La Commissione nazionale per i diritti umani (국가인권위원회) ha esortato a rilanciare il dibattito sull’abolizione della pena di morte in occasione della 24ª Giornata mondiale contro la pena di morte. Il presidente An Chang-ho ha dichiarato che la Corea del Sud non esegue condanne a morte dal 30 dicembre 1997 e che, anche durante la moratoria, ha mantenuto la sicurezza pubblica e un sistema di giustizia penale stabile. Ha definito questa esperienza un patrimonio che va oltre la semplice sospensione delle esecuzioni e ha affermato che è giunto il momento di discutere se mantenere la pena di morte nella legislazione.

Contesto

Il punto centrale della richiesta è considerare il lungo periodo senza esecuzioni un motivo per riesaminare se mantenere la pena di morte. La sospensione delle esecuzioni e l’abolizione prevista dalla legge non sono la stessa cosa. Il fatto che le condanne a morte non siano state eseguite non significa, quindi, che la pena di morte sia stata eliminata dalla legislazione; il presidente An ha esortato proprio a discutere della sua permanenza nella legge.

Un secondo articolo ha riferito la richiesta in modo più dettagliato. Secondo quanto riportato, il presidente An ha affermato che occorre esaminare gli orientamenti legislativi e istituzionali in materia di abolizione della pena di morte e promuovere l’adesione al Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, ossia al Protocollo per l’abolizione della pena di morte (사형폐지의정서). L’articolo riferisce che il Protocollo è stato adottato nel dicembre 1989 con l’obiettivo di abolire la pena di morte e che è stato firmato da 92 Paesi, tra cui Germania, Francia e Australia. La notizia della richiesta di promuoverne l’adesione va distinta dal fatto che una procedura di adesione sia effettivamente in corso.

Secondo Amnesty International, alla fine dello scorso anno 145 Paesi avevano abolito la pena di morte per legge o nella prassi: circa tre quarti dei Paesi del mondo. Un altro articolo ha aggiunto che 113 di questi Paesi l’hanno abolita completamente. Questi dati mostrano una tendenza internazionale, ma da soli non determinano quale modifica legislativa o quale politica la Corea del Sud dovrebbe adottare.

Il secondo articolo ha riportato anche l’osservazione del presidente An secondo cui, una volta eseguita, una condanna a morte è irreversibile e, in alcuni casi, un nuovo processo ha accertato l’innocenza dopo l’esecuzione. Ciò solleva la questione della necessità di considerare, nel valutare la gravità della pena, sia il rischio di errori giudiziari sia l’impossibilità di porvi rimedio. L’articolo, tuttavia, non consente di accertare ogni circostanza di specifici sistemi o singoli casi.

Che cosa significa questa notizia

Se il dibattito sull’abolizione della pena di morte entrasse nel vivo, potrebbero essere direttamente coinvolti gli orientamenti della politica penale e del sistema di giustizia penale. Il protrarsi della moratoria può costituire un punto di partenza per il dibattito sull’abolizione, ma non significa che sia stato raggiunto un accordo sociale o che la legge sia stata modificata. Perché si produca un cambiamento concreto, resta da esaminare l’orientamento delle leggi e delle istituzioni e da discutere insieme la tutela delle vittime e la sicurezza pubblica.

Il dolore delle vittime e dei loro familiari è stato indicato come un aspetto imprescindibile del dibattito sull’abolizione. Allo stesso tempo, secondo quanto riportato, il presidente An ha affermato che il compito di rafforzare la tutela dei diritti delle vittime e le reti di sicurezza sociale va distinto dalla questione del mantenimento della pena di morte. Questo può condurre a discutere del rischio che le misure di sostegno alle vittime e di rafforzamento della sicurezza siano trattate come argomenti sostitutivi del dibattito sul mantenimento della pena di morte o, al contrario, che le voci delle vittime siano escluse dal dibattito sull’abolizione. L’articolo, tuttavia, non indica con quali procedure ascoltare tali voci e tenerne conto.

Per esempio, qualora si aprisse un dibattito per valutare l’abolizione della pena di morte, si potrebbe verificare se vengano presentati insieme un percorso per ascoltare le esperienze delle vittime e dei loro familiari e misure per affrontare la sicurezza pubblica. Si tratta soltanto di un esempio di possibile modalità di discussione, non significa che una procedura del genere sia attualmente in corso.

Informazioni sulle norme e sui servizi pertinenti

Secondo la guida giuridica fornita, il Codice penale (형법) annovera la pena di morte tra le nove pene previste, insieme alla reclusione, alla detenzione e alla multa (articolo 41 del Codice penale). La sospensione delle esecuzioni e la cancellazione della pena di morte dall’elenco delle pene previsto dalla legge sono quindi questioni diverse. Il dibattito sulla sua permanenza nella legge sollevato dagli articoli è legato all’elenco delle pene del Codice penale proprio perché richiede di considerare questa distinzione.

La guida giuridica fornita, tuttavia, offre spiegazioni generali sui tipi di pena e sulla loro riduzione ed esecuzione; non fornisce informazioni su proposte di legge per abolire la pena di morte, procedure di adesione al Protocollo o modalità per richiedere assistenza alle vittime. Questi materiali, pertanto, non bastano per stabilire con certezza lo stato concreto dell’iter legislativo o quali servizi di sostegno siano disponibili. L’applicazione effettiva della legge va verificata separatamente alla luce dei fatti specifici e delle norme pertinenti.

Differenze tra le notizie

Il primo articolo si è concentrato sull’esperienza della moratoria sulle esecuzioni, sulla tendenza internazionale verso l’abolizione e sulla necessità di considerare il dolore delle vittime e dei loro familiari. Il secondo ha aggiunto la richiesta di promuovere l’adesione al Protocollo per l’abolizione della pena di morte, il caso in cui un nuovo processo ha accertato l’innocenza dopo un’esecuzione e la necessità di distinguere la tutela delle vittime e le reti di sicurezza sociale dalla questione del mantenimento della pena di morte. Anche il nome della ricorrenza differiva: il primo articolo parlava di Giornata mondiale contro la pena di morte, il secondo di Giornata mondiale per l’abolizione della pena di morte.

Fatti accertati e aspetti ancora incerti

Fatti accertati

  • In occasione della 24ª Giornata mondiale contro la pena di morte, la Commissione nazionale per i diritti umani ha esortato a discutere l’abolizione della pena di morte.
  • Il presidente An Chang-ho ha dichiarato che la Corea del Sud non esegue condanne a morte dal 30 dicembre 1997.
  • Secondo i dati attribuiti ad Amnesty International, alla fine dello scorso anno 145 Paesi avevano abolito la pena di morte per legge o nella prassi.
  • Secondo il secondo articolo, il presidente An ha chiesto di promuovere l’adesione al Protocollo per l’abolizione della pena di morte.
  • Il presidente An ha affermato che nel dibattito sull’abolizione occorre tenere conto del dolore delle vittime e dei loro familiari, della tutela delle vittime e della sicurezza pubblica.

Aspetti ancora incerti

  • Non è noto se in Corea del Sud siano in corso iniziative legislative o politiche concrete per abolire la pena di morte né, in caso affermativo, quali siano il calendario e i contenuti.
  • Gli articoli non indicano se sia stata avviata una procedura ufficiale per aderire al Protocollo per l’abolizione della pena di morte.
  • Non sono state accertate procedure concrete per integrare nel dibattito sull’abolizione le opinioni delle vittime e dei loro familiari e quelle dell’opinione pubblica.

Che cosa verificare

  • È necessario distinguere la sospensione delle esecuzioni dall’abolizione della pena di morte prevista dalla legge e verificare a che punto sia effettivamente il dibattito legislativo pertinente.
  • Si può verificare se la richiesta di aderire al Protocollo per l’abolizione della pena di morte si limiti a una valutazione politica o si traduca in una procedura ufficiale.
  • Vale la pena verificare se nel dibattito vengano presentate misure concrete per tutelare i diritti delle vittime e la sicurezza pubblica e se siano previste modalità per tenere conto delle opinioni delle vittime e dei loro familiari.

Riferimenti