Con l’abolizione del potere dei pubblici ministeri di disporre indagini integrative e la chiusura della Procura (검찰청), la struttura è cambiata: le indagini sono affidate all’Agenzia investigativa per i reati gravi (중대범죄수사청), mentre l’azione penale spetta all’Ufficio della pubblica accusa (공소청). Tuttavia, dal testo definitivo della legge di procedura penale (형사소송법) emendata è stata esclusa la disposizione che imponeva di trasmettere i casi di reati contro le persone vulnerabili, tra cui maltrattamenti sui minori, violenza domestica, reati sessuali, stalking, maltrattamenti ai danni di persone con disabilità e maltrattamenti agli anziani. Cho Tae-heung, ricercatore responsabile del Centro per il monitoraggio delle politiche sulla disabilità del Forum coreano per i diritti delle persone con disabilità (한국장애인인권포럼 장애인정책모니터링센터), sottolinea che, nel quadro di questi cambiamenti, è fondamentale capire se il diritto delle persone con disabilità ad accedere alla giustizia sia garantito sul piano istituzionale.
Contesto
Secondo l’articolo, l’Assemblea nazionale (국회) ha abolito integralmente il potere dei pubblici ministeri di disporre indagini integrative il 31 luglio 2026. In seguito, il 2 ottobre, dopo 78 anni, la Procura ha chiuso i battenti; le indagini e l’azione penale sono ora affidate rispettivamente all’Agenzia investigativa per i reati gravi e all’Ufficio della pubblica accusa. È stato definito il quadro generale della riforma, che separa indagini e azione penale, ma resta da esaminare a parte quale assistenza ricevono le vittime di reato e gli indagati nel corso delle indagini.
Cho Tae-heung osserva che la disposizione che rendeva obbligatorio trasmettere i casi di reati contro le persone vulnerabili è stata esclusa dal testo definitivo e che è rimasto soltanto l’impegno a intervenire con leggi specifiche. L’obbligo di trasmissione impone alla polizia di inviare alla Procura i casi su cui ha svolto indagini. Poiché la disposizione è stata stralciata, occorre verificare ulteriormente, alla luce delle leggi pertinenti e della loro applicazione concreta, secondo quali procedure questi reati saranno esaminati e come proseguirà il loro iter.
L’articolo spiega che l’articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (유엔 장애인권리협약) sancisce l’accesso alla giustizia come diritto autonomo e impone agli Stati di garantire accomodamenti procedurali. Richiama inoltre l’articolo 26 della legge contro la discriminazione delle persone con disabilità (장애인차별금지법) e la legge sulle persone con disabilità dello sviluppo (발달장애인법), che prevedono accomodamenti e assistenza nella comunicazione delle dichiarazioni durante le indagini e i processi. La questione sollevata da Cho Tae-heung è se questi diritti siano stati integrati nel sistema in modo da poter essere effettivamente esercitati anche nelle procedure investigative dopo i cambiamenti istituzionali.
Anche in passato il potere di disporre indagini integrative non ha sempre protetto le vittime. Cho Tae-heung ha scritto che, nel caso degli schiavi delle saline, la Procura respinse la richiesta di arresto presentata dalla polizia e prolungò per oltre un anno le indagini integrative, lasciando nel frattempo la vittima esposta a sfruttamenti ancora più gravi. La sua tesi è che la tutela delle persone vulnerabili non si possa valutare soltanto decidendo se mantenere o abolire un potere: qualunque sia l’ente incaricato, servono procedure capaci di porre rimedio ai danni.
Che cosa significa questa notizia
Secondo l’analisi di Cho Tae-heung, dopo l’abolizione del potere di disporre indagini integrative, l’inchiesta della polizia è diventata una fase decisiva per l’esito dei casi. Egli teme che le persone con disabilità, soprattutto quelle che hanno difficoltà a esprimere con precisione la propria volontà nelle prime fasi dell’interrogatorio, possano vedere ridotto il proprio diritto alla difesa se non ricevono assistenza nella comunicazione delle dichiarazioni o altri supporti comunicativi. La questione riguarda l’accessibilità delle procedure investigative e l’assistenza non solo per le vittime con disabilità, ma anche per gli indagati con disabilità.
Per impedire indagini superficiali e l’occultamento dei casi, il governo ha istituito presso l’Ufficio della pubblica accusa una sezione per l’esame dei casi archiviati senza trasmissione (불송치심사부), incaricata di esaminare tali casi. Cho Tae-heung, tuttavia, osserva che non è stato accertato se l’assistenza che tiene conto delle specifiche esigenze legate alla disabilità, il supporto alla comunicazione e le procedure di tutela siano stati integrati nelle procedure di base. Creare un organo di revisione e garantire che le persone con disabilità possano effettivamente avvalersi delle sue procedure possono essere due obiettivi distinti.
Per esempio, se una persona con disabilità denuncia un reato ma, durante l’indagine, non riesce a riferire adeguatamente la propria esperienza o la propria volontà, la disponibilità di assistenza e supporti comunicativi nella registrazione iniziale del caso e nelle successive fasi di revisione può influire sulla sua gestione. Si tratta di una situazione ipotetica, che non consente di trarre conclusioni sull’esito di casi reali. La questione centrale è se il sistema preveda il supporto necessario perché le persone interessate possano comprendere e seguire le procedure e i rimedi a cui ricorrere qualora le indagini siano incomplete.
La questione sollevata da Cho Tae-heung non riguarda soltanto il mantenimento o l’abolizione del potere di disporre indagini integrative. Secondo lui, il grado di compimento della riforma si misura anche dalla garanzia del diritto delle persone con disabilità ad accedere alla giustizia nelle procedure fondamentali di indagine e di processo.
Informazioni su norme e forme di assistenza
L’articolo richiama l’articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l’articolo 26 della legge contro la discriminazione delle persone con disabilità e la legge sulle persone con disabilità dello sviluppo come fondamento degli accomodamenti procedurali e dell’assistenza nella comunicazione delle dichiarazioni durante indagini e processi. Cho Tae-heung propone che le garanzie del diritto alla difesa e l’assistenza nella comunicazione delle dichiarazioni, calibrate sulle specifiche esigenze legate alla disabilità, nonché i rimedi in caso di mancata tutela dei diritti, siano sanciti per legge e non lasciati a decreti attuativi o linee guida interne. Propone inoltre di stabilire una base giuridica per il personale, il bilancio e i termini di trattazione degli organi specializzati, definendo anche le responsabilità per l’attuazione, e di consultare le persone con disabilità.
La guida legale interna spiega che, nei processi penali, il modo in cui le prove sono state raccolte e redatte e la possibilità di contestarne in aula le dichiarazioni e il contenuto incidono sull’ammissibilità della prova (la possibilità di utilizzarla in giudizio). Le prove raccolte illegalmente e quelle secondarie ottenute sulla loro base, in linea di principio, non possono essere utilizzate per dimostrare la colpevolezza; la possibilità di applicare eccezioni può tuttavia essere valutata in base alle circostanze specifiche. La guida riporta inoltre un caso secondo cui il verbale dell’interrogatorio di un indagato redatto dalla polizia può essere usato come prova solo se l’imputato o il suo avvocato ne riconoscono il contenuto in aula.
Le vittime dispongono anche di diritti e strumenti specifici utilizzabili nell’ambito del procedimento penale. Secondo i materiali interni, le vittime di determinati reati possono chiedere un ordine di risarcimento fino alla conclusione della discussione dibattimentale nel processo di primo o di secondo grado e, se ricorrono i requisiti, possono chiedere che una persona di fiducia sia presente durante l’esame testimoniale o che l’udienza si svolga a porte chiuse. Chi subisce una menomazione o lesioni gravi, come definite dalla legge, a causa di un reato contro la vita o l’integrità fisica può chiedere, se ne ricorrono i requisiti, un’indennità per le vittime di reato. Non si può tuttavia ritenere che questi strumenti sostituiscano l’assistenza alle persone con disabilità nelle prime fasi delle indagini o le modalità di supporto della sezione per l’esame dei casi archiviati senza trasmissione.
Fatti accertati e aspetti ancora da chiarire
Fatti accertati
- Secondo l’articolo, il potere dei pubblici ministeri di disporre indagini integrative è stato abolito integralmente il 31 luglio 2026; le indagini spettano all’Agenzia investigativa per i reati gravi e l’azione penale all’Ufficio della pubblica accusa.
- La disposizione che rendeva obbligatorio trasmettere i casi di reati contro le persone vulnerabili è stata esclusa dal testo definitivo della legge di procedura penale emendata.
- Il governo ha istituito presso l’Ufficio della pubblica accusa una sezione per l’esame dei casi archiviati senza trasmissione, incaricata di esaminare tali casi.
- Cho Tae-heung propone di sancire per legge le garanzie del diritto alla difesa, l’assistenza nella comunicazione delle dichiarazioni e i rimedi che tengano conto delle specifiche esigenze legate alla disabilità, nonché di stabilire una base giuridica per il personale, il bilancio e i termini di trattazione degli organi specializzati.
Aspetti ancora da chiarire
- Sulla base delle informazioni fornite, non è possibile accertare se sia stata effettivamente presentata o approvata una proposta di legge specifica per rendere obbligatoria la trasmissione dei casi di reati contro le persone vulnerabili.
- Non è possibile accertare quali saranno le procedure concrete di esame della sezione per i casi archiviati senza trasmissione, né come saranno organizzati l’assistenza alle persone con disabilità e i supporti alla comunicazione.
- Non è ancora noto in che modo saranno consultate le persone con disabilità né se il personale, il bilancio e i termini di trattazione proposti per gli organi specializzati saranno recepiti nella legge.
Che cosa verificare
- Le vittime e gli indagati con disabilità dovrebbero verificare se siano effettivamente previste procedure per richiedere i supporti comunicativi e l’assistenza nella comunicazione delle dichiarazioni di cui hanno bisogno durante indagini e processi. L’articolo richiama le disposizioni legislative che sanciscono i diritti pertinenti, ma non illustra le modalità concrete per presentare una richiesta.
- Se sono contestati gli atti del caso o i verbali delle dichiarazioni, si può verificare come siano stati redatti e se vi sia stata la possibilità di contestarne il contenuto in aula. L’ammissibilità delle prove può variare a seconda delle modalità di raccolta e delle verifiche svolte in aula; inoltre, l’ammissione di una prova e il riconoscimento della colpevolezza sulla base di quella sola prova sono questioni distinte.
- Le vittime coinvolte in un processo penale possono verificare, in base al caso e ai requisiti, i termini per chiedere un ordine di risarcimento e le misure di protezione dei testimoni. La richiesta di un ordine di risarcimento deve essere presentata prima della conclusione della discussione dibattimentale nel processo di primo o di secondo grado; la presenza di una persona di fiducia o lo svolgimento dell’udienza a porte chiuse sono soggetti ai requisiti previsti.




















